
Corso F-GAS - patentino frigorista (on-line)
Corso di preparazione per il conseguimento del patentino frigorista (f-gas), I categoria (ex reg. 303/08 ora DPR 146 )
Costo corso + esame 700,00 € + IVA
Al costo indicato vanno aggiunti 70,00€ + costi di registrazione e bolli relativi (29,00 € IVA esente per la persona e 37,00 € IVA esente per l’impresa) nel caso di iscrizione da realizzarsi a carico di ST&T. L’iscrizione al registro F-GAS della persona è obbligatorio venga effettuato prima dell’inizio del corso, per l’ottenimento del codice PR da trasmettere all’ente certificatore
Si informa che, coloro che aderiscono ad EBAP, potranno avere un rimborso parziale delle spese sostenute per tale certificazione ed anche per la certificazione di impresa. Per avere maggiori informazioni contattaci o clicca QUI!
Il corso di 16 ore verrà svolto in modalità on line. Le ore totali di corso vengono suddivise in una parte teorica/normativa ed un pratica e saldobrasatura, dove verranno affrontati tutti gli argomenti trattati successivamente in tema di esame. Il tutto sempre in modalità on-line.
Gli esami si svolgeranno secondo le disposizioni stabilite da accredia e valide ed applicabili presso i centri ODV (organismi di valutazione). In particolare l'esame, della - effettuazione di un test: durata complessiva di 90 minuti (novanta) prevederà:
- Riconoscimento del candidato
-Test con domande che prevedono risposte a scelta multipla, erogate da piattaforma
- prova pratica su sistema di refrigerazione (secondo quanto stabilito dal DPR 146/2018)
- prova di saldobrasatura
Il patentino sarà emesso dall'ente di certificazione riconosciuto da Accredia
Si prega innanzitutto di porre attenzione alla definizione di Impianto Termico presente nel Dlgs 192/2005, art.2, comma 1 tricies come modificata dal Dlgs 48/2020. Tale definizione ha assunto una connotazione generica ed omnicomprensiva e, dall’entrata in vigore del Dlgs 48/2020, include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi, ad esempio, per taglie di potenza o per combustibile utilizzato. Dal giugno 2020 assume la connotazione di Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima. In tale concetto rientrano anche gli impianti termici, come precisato da ENEA, che sono riattivabili con un intervento di manutenzione. Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente:
Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l'obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013. PRESENZA DELL’ IMPIANTO TERMICO In caso di presenza di Impianto Termico (ad es. caldaia a gas, pompa di calore, climatizzatore estivo, stufa a combustibili legnosi, ecc.) il certificatore, per poter assegnare la durata decennale, deve aver cura di verificare l'esistenza del Libretto - o dei Libretti - sul CIT per quanto attiene ai servizi energetici di cui l’edificio è dotato e che sono oggetto di modellazione ai fini della classificazione e a verificare che siano state rispettate le disposizioni di cui al Regolamento in merito alle manutenzioni e controlli (DPR 74/2013) e non vi siano prescrizioni ignorate. Si precisa che il certificatore non ha compiti ispettivi o di vigilanza in tal senso ma è buona prassi evidenziare al momento del rilascio dell’APE eventuali criticità per maggior chiarezza e trasparenza nei confronti del destinatario dell’APE (il futuro acquirente o conduttore) al fine di evitare di essere coinvolti in contenziosi. Per tali finalità è presente il campo “Informazioni Aggiuntive” in quarta pagina dell’APE che può essere utile per esplicitare criticità e/o vizi. In caso di mancato rispetto delle norme richiamate non è possibile assegnare la durata decennale e, ai sensi della DGR 24-2360, questo fatto deve essere notificato da parte del certificatore al richiedente l'attestato di prestazione energetica. Tale evidenza può essere riportata nell’informativa al richiedente prevista dal DM 26/6/2015 o nel verbale di sopralluogo obbligatorio controfirmato dal richiedente l’attestato. Nei casi di rispetto della normativa, inserendo il codice Libretto sull’APE, è possibile assegnare la durata decennale al documento. ASSENZA DELL’IMPIANTO TERMICO Nel caso in cui fisicamente non vi siano gli impianti dedicati ai servizi obbligatori oggetto di classificazione, l'unità immobiliare può essere definita priva degli impianti minimi previsti dal DM 26/6/2015 ovvero riscaldamento e, a seconda della destinazione d'uso, produzione di ACS. Le configurazioni impiantistiche incomplete e quindi prive di componenti indispensabili al funzionamento (radiatori rimossi, pompa di circolazione asportata, caldaia smantellata o non ancora installata ecc.) con adeguata documentazione fotografica possono essere ritenute parte della casistica “impianto assente”. Si richiama l’attenzione alla corretta valutazione di altri impianti che possono essere oggetto di modellazione obbligatoria (ad es. illuminazione e trasporto) per gli edifici non residenziali nel rispetto di quanto previsto dal DM 26/6/2015. in caso di edificio totalmente privo di sistemi e componenti classificabili come Impianto Termico è quindi consentito assegnare la durata decennale vista l'impossibilità fattuale di violare le disposizioni regolamentari di cui al DPR 74/2013. In tali casi il Certificatore deve verificare di aver correttamente modellato, per gli impianti assenti, la casistica "simulato in quanto assente", ciò risulterà dal quadro DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI (cfr. Pag.3 dell'APE). Deve essere prestata attenzione al fatto che, nel caso di Impianto simulato in quanto assente non è prevista, per vincolo del formato standard nazionale dell'XML, la possibilità di inserire: - Il codice impianto; - la data di installazione. Tali valori non devono quindi comparire sul quadro “DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI” dell ’APE. Si ricorda, inoltre, che "il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti." e che "Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate." . Si evidenzia che, nel caso di assenza fisica dell'Impianto Termico e di ricorso all’'impianto virtuale per la classificazione, il passaggio dal fabbisogno di energia netta (EP,nd) al consumo standard di energia primaria (EP) mediante l'uso dei rendimenti di riferimento di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM "requisiti minimi" e la relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice NON è prevista la modellazione degli ausiliari elettrici. Non deve quindi comparire sull’APE alcuna quota di energia rinnovabile relativamente agli impianti modellati in modo virtuale (EPh,ren ed EPw,ren). Si consiglia inoltre di specificare nelle note (campo "Informazioni Aggiuntive" a pag.4 dell'APE) che "L'impianto è simulato in quanto assente e quindi non è disponibile il codice impianto" e di predisporre e caricare nella sezione "ulteriore documentazione" del Portale una scansione di una dichiarazione di assenza dell'impianto termico firmata in originale. Incoerenze metodologiche rispetto al presente chiarimento saranno utilizzate come criterio di selezione per le attività di controllo di ARPA. In particolare e a titolo non esaustivo saranno oggetto di verifica per violazione metodologica: - APE con durata decennale privi del codice impianto o con codice impianto non reale; - APE con durata decennale e codice impianto attribuito solo a parte dei componenti presenti oggetto di obbligo di censimento al CIT; - APE di unità prive di Impianto Termico e presenza di quote rinnovabili nei relativi indici (EPh,ren ed EPw,ren); Cordiali saluti. Lo Staff SIPEE – Regione Piemonte |
Corso F_GAS on-line (organizzato da SMART)
Descrizione
I corsi F_GAS sono normati dal DPR 146/2018 e dal nuovo relgolamento europeo 573/2024 entrato in vigore dall'11 Marzo 2024
DPR 146/2018 (ex reg. 303/08)
Si riportano nel riquadro le nuove disposizioni che sono entrate in vigore a partire dal 24 Gennaio 2019
DPR 146 DEL 16 NOVEMBRE 2018 Punti importanti 1- Le persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione sono quelle che operano su:
Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono sostenere l’esame entro 8 mesi altrimenti l’iscrizione viene cancellata 2- Le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono certificarsi entro 8 mesi altrimenti l’iscrizione viene cancellata 3- Le imprese che forniscono gas fluorurati devono iscriversi al Registro telematico e dal 24/07/2019 devono inserire in Banca dati:
4- Le imprese che forniscono/vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate devono iscriversi al Registro telematico e dal 24/07/2019 devono inserire in Banca dati:
5- Le imprese certificate a seguito dell’installazione di un’apparecchiatura dal 24/09/2019 devono inserire in Banca dati:
6- Le imprese certificate a seguito del primo intervento di controllo perdite, manutenzione o riparazione di un’apparecchiatura dal 24/09/2019 devono inserire in Banca dati:
7- Le imprese certificate a seguito che eseguono lo smantellamento di un’apparecchiatura dal 24/09/2019 devono inserire in Banca dati:
Le imprese certificate devono inserire nella Banca dati le informazioni si controllo perdite, installazione,manutenzione, riparazione o smantellamento entro 30 giorni dall’effettuazione dell’intervento 9- Le persone fisiche e le imprese che al 24/01/2019 sono iscritte l Registro telematico devono acquisire la certificazione entro il 24/09/2019 altrimenti verranno cancellate dal Registro 10. Le ditte per operare nel settore della refrigerazione devono avere la lettera C attribuita dalla Camera di Commercio (vedasi DPR 37/2018)Per ogni informazione si prega di consultare il sito http://www.fgas.it/ Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, [che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014] • nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili; • estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature; • dal 1° gennaio 2026 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati; |
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