Gli incentivi fiscali ECO-BONUS e BONUS RISTRUTTURAZIONE

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Descrizione

ST&T srl (SMART) svolge servizi di consulenza e progettazione su ecobonus

Sotto un riassunto di tute le disposizioni in vigore

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

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Titolo VI Misure fiscali Art.119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 11 O per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

 

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 11 O per cento per le spese sostenute dal 1 ° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, letteraf-bis), del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del1'8 maggio 2003.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e j), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

 

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre fonne di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

 

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 11 O per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

e) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 3 5 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'atiicolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverat10 il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15. 000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art.120 Credito d'imposta per! 'adeguamento degli ambienti di lavoro

omissis

Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d 'imposta cedibile

 

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

 

a) recupero del patrimonio edilizio;………….

b) efficienza energetica; ………….

c) adozione di misure antisismiche; ……………

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; …………..

e) installazione di impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ………..

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. …………..

 

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta……….

5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi ……….., e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

 

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

 

Provvedimento del 8 agosto 2020 (documento AGENZIA delle entrate)

 1. Oggetto del provvedimento

1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al punto 1.2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1.2. Le disposizioni di cui al punto 1.1 si applicano, come previsto dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai seguenti interventi:

a) recupero del patrimonio edilizio;

b) efficienza energetica;

c) adozione di misure antisismiche;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

e) installazione di impianti fotovoltaici;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

1.3. L’opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

1.4. L’opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

2. Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento

2.1. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento, di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti;

b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza;……. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

c) è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta………….. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b), e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile……………..;

 

2.2. L’asseverazione di cui al punto 2.1, lettere a) e b), è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione…...

3. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta

3.1. Il contributo sotto forma di sconto, di cui al punto 1.1, lettera a), è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

3.2. Il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera b), è pari alla detrazione spettante, determinata ai sensi del punto 3.3.

 

3.3. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

3.4. L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori

6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

6.1. In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

 

6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1 avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.2, lettera a), dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

6.3. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le stesse funzionalità di cui al punto 5.2, lettera a).

Per ulteriori dettagli ed approfondimenti

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020

 

 

DECRETO

Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Articolo 2 (Asseverazione)

1. Il Tecnico Abilitato antepone alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione……………..

 

Articolo 3 (Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione)

 

  1. L’asseverazione di cui all’articolo 2, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito……………..

Articolo 4 (Verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio)

 

  1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’Asseverazione ai sensi dell’articolo 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all’articolo 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione …………

Articolo 5 (Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione)

  1. I controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui all’articolo 4, nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale n. 211…………..

 

Articolo 6 (Sanzioni)

 

  1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689…………………

Articolo 7 (Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze)

  1. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all’articolo 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del Tecnico Abilitato interessato…………………

Articolo 8 (Rendicontazione attività)

  1. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute a valere e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 14, comma 2-quinquies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformità ai criteri e alle modalità di rendicontazione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale n. 211…………………

 

Articolo 7 (Disposizioni finali)

  1. Il presente decreto, di cui l’allegato 1 e l’allegato 2 costituiscono parte integrante, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Il Ministro

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Per il testo completo

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_ASSEVERAZIONE_2020.PDF

Adempimenti (ALLEGATI)

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”

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Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b), del Decreto “Asseverazioni”

 

 

 

 

DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo l (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)

Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ……………….., ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni ………………. "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Si applicano altresì le definizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 200 l, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. 3.

Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente decreto sì applicano le seguenti definizioni:

 

  1. Bonus Facciate;
  2. Decreto Rilancio;
  3. Decreto Requisiti Minimi (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
  4. Decreto Relazioni Tecniche (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici);
  5. Decreto Linee Guida APE (il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
  6. fornitore: fabbricante fornitore di servizi;
  7. sostituzione funzionale: installazione di un micro-cogeneratore di cui all'articolo 2, comma l, lettera e), punti ix e x, adibito all'uso di impianto di climatizzazione invernale, in sostituzione di un generatore di calore precedentemente installato, il quale può rimanere installato con esclusiva funzione di apparecchio di riscaldamento supplementare;
  8. tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
  9. edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi ''funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un "accesso autonomo dall'esterno", presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cottile o giardino di proprietà esclusiva; j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari;
  10. interventi trainanti: interventi eseguiti ai sensi del! 'articolo 119, comma l del Decreto Rilancio;
  11. interventi trainati: interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio;
  12. finestre comprensive di infìssi: le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti, comprensivi degli infissi

Articolo 2 (Tipologia e caratteristiche degli interventi)

l. Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi:

  1. interventi di riqualificazione energetica globale ……………, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
  2. interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, …………. Tali interventi possono riguardare:
  • le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
  • la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
  • la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, in pa11icolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;
  • le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
  • le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato l del Decreto Linee Guida APE;
  • i medesimi interventi ……….., realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, ………..;
  • i medesimi interventi ……….., realizzati nelle zone sismiche l, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, ………..
  • Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il l 0% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B …………
  • l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'intemo di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
  1. interventi di installazione di collettori solari ……….. per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università,
  2. interventi di installazione di collettori solari …………………. in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente;
  3. interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria…………………. .. Tali interventi possono riguardare:

-la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

-i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII ………………;

- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;

- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all'allegato F;

- i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;

- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;

- i medesimi interventi di cui al punto vii eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma l dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;

- la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione ­ invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 5OkWe;

- i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma l dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;

- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

- l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con Io stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale………….

- l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria……….;

- la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle……………..

-  l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, ………….., esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione ;

 

  1. installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

 

Articolo 3  (Limiti delle agevolazioni)

I. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'articolo 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato B al presente decreto.

2. L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento………….. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'articolo 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Articolo 4 (Soggetti ammessi alla detrazione)

  1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi,

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari,

  1. Le detrazioni di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo articolo 119, comma 9. 3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

 

Articolo 5 (Spese per le quali spetta la detrazione)

La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui ali' articolo 2 spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:

-  fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

- demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);

b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pe11inenti valori di cui ali' allegato E, attraverso:

- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;

- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;

c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;

d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di building automation attraverso:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale. “o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'articolo 2, comma l, lettera e). Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.

 

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma l, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58;

f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

Articolo 7 (Attestato di prestazione energetica)

  1. L'attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all'esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all'articolo 2, comma l, lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l'esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.

 

  1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma l, lettera b), punto v, fatto salvo quanto previsto al comma l, è obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita all'intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato l al Decreto Linee Guida APE.
  2. Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi l e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 2.2 dell'allegato l del Decreto Linee guida APE.

 

Articolo 8 (Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni)

l. Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato,----------

Articolo 10 (Monitoraggio e comunicazione dei risultati)

 

ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto   ---------

Articolo 11 (Controlli)

Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA effettua controlli, anche a campione,…….

Articolo 12 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

 

l. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto. ……………..

ALLEGATO A Requisiti da indicare n ell' asseverazione per gli interventi che a c cedono alle detrazioni fis cali

ALLEGATOB Tabella di sintesi degli interventi……………

Tabella l. -Interventi ammessi (*)

 

ALLEGATO C Scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE)

ALLEGATO D Scheda informative

ALLEGATO E Requisiti degli interventi di isolamento termico

ALLEGATO F Requisiti delle pompe di calore

ALLEGATO F Requisiti delle pompe di calore

ALLEGATO H Collettori solari

ALLEGATO I Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA…………

Per il completamento delle note

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_efficienza_energetica_2020rev.pdf

 

Per il testo integrale delle disposizioni sono disponibili leggi e decreti ai seguenti link

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2041348-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmati-i-decreti-attuativi

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_efficienza_energetica_2020rev.pdf

La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web: https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web: https://detrazionifiscali.enea.it/.Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

Programma

Interventi di progettazione, gestione pratiche, servizi

 

Lo studio di fattibilità comprende la verifica dei punti esplicitati nel decreto. Parlando di interventi volti all'efficientamento energetico (richiamo i punti del comma 1): 

a) superfici, trasmittanze raggiunte, certificato materiali isolanti

b) tipologia impiantistica e  caratteristiche dei generatori

c)  tipologia impiantistica e  caratteristiche dei generatori

per tutti l'innalzamento di due classi energetiche

per tutti occorre verificare i requisiti energetici minimi DM 26/06/2020

è anche possibile inserire impianti FV e gli altri interventi Ecobonus esistenti, ognuno con la specifica verifica (Legge 90 + DM)

Quindi sicuramente si parte dalla realizzazione del  modello energetico dell'edificio così com'è nello stato di fatto.

Partendo da questo si vanno quindi ad inserire i vari interventi, e si verifica il rispetto di ciascun aspetto (di legge e per gli incentivi). 

Per iniziare ad elaborare l’incarico  dovranno quindi essere preventivamente fornite:

• il ruolo di chi intende affrontare le spese , per capire se ha titolo a chiedere la detrazione

• la destinazione d'uso dell'immobile
• le planimetrie di ciascun piano e i prospetti dell’edificio (con eventuali sezioni del medesimo)    

• capitolati dello stabile, in modo da capire la tipologia costruttiva  

visure catastali e planimetrie catastali

• la mappatura dei radiatori (se l’impianto e a radiatori) 

• progetto degli impianti o ogni altra informazione sugli impianti (pratiche INAIL, ...)

libretto dell'impianto e rapporti di efficienza energetica allegati
• indicazioni di interventi che hanno riguardato l’aspetto energetico dell’edificio

 

Occorreranno quindi  i dati di chi intende affrontare le spese, o meglio: il suo ruolo, per capire se ha titolo a chiedere la detrazione.

 

In seguito, per produrre gli ape ante operam occorrerà fare dei sopralluoghi, presso il locale tecnico e l'edificio in generale (per vedere impianti, locali comuni e sottotetto e uno per ciascuna singola unità immobiliare). 

Requisiti

gli incentivi sono riferiti a tutti coloro che ne hanno diritto

Costo

richiedere

Date e orari

a partire dal Mese di Agosto 2020
 

Sede

c/o SMART c.so Siracusa 10 - 10136 Torino

Attestati

APE, Progettazione, pratiche per incentivi

Data chiusura

Venerdì, 31 Dicembre, 2021

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