
Corso per Certificatore energetico - 84 ore
Descrizione (il corso è stato autorizzato da parte della regione Piemonte)
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1 Riferimenti legislativi
- Dlgs.192/2005
- DPR 75/2013
- DM 26/06/2015
- D.G.R. n. 14‐2119 del 21/09/2015 rettificata dalla D.G.R. 24‐2360 del 02/11/20151
- DGR 43‐8097 del 14/12/20182
Corso di formazione (80+4 ore)
Programma del corso di formazione
Il programma del corso di formazione è riportato all’Allegato A‐2.
Sono da considerarsi contenuti minimi del programma del corso:
1. gli argomenti trattati, indicati nell’Allegato citato, ripartiti nei moduli formativi individuati,
2. la durata di 84 ore complessive ad esclusione dell’esame finale (80 ore dello schema nazionale di
cui al DPR 75/2014 a cui vanno aggiunte 4 ore integrative sulle specificità regionali).
Tali contenuti minimi possono essere ampliati al fine di garantire un offerta formativa aggiornata con
particolare riguardo all’evoluzione della normativa tecnica impiegata come metodologia ufficiale di calcolo
della prestazione degli edifici e agli aspetti pratici operativi, ad esempio riguardanti l’acquisizione dei dati in
situ, l’utilizzo di strumentazione particolare e dei software di calcolo.
Contenuto minimo del Programma del corso di Formazione (minimo ore 80+4).
Data prevista di inizio corso: lunedì 1 Aprile 2024
Data prevista di fine corso: fine giugno 2024
Sede di svolgimento: c.so Siracusa 10 c/o ST&T( SMART) e modalità streaming
Il corso è organizzato per essere fruito per 30 ore in Presenza (modalità streaming ) e coprendo tutti gli argomenti del programma
Le restanti 54 ore saranno fruite in FAD (che in realtà copre un ambito orario più vasto)
Esame: data possibile (da confermare)ultima settimana di giugno 2024
on Line (od in coso Siracusa 10, secondo le disposizioni della regione Piemonte)
Si prega innanzitutto di porre attenzione alla definizione di Impianto Termico presente nel Dlgs 192/2005, art.2, comma 1 tricies come modificata dal Dlgs 48/2020. Tale definizione ha assunto una connotazione generica ed omnicomprensiva e, dall’entrata in vigore del Dlgs 48/2020, include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi, ad esempio, per taglie di potenza o per combustibile utilizzato. Dal giugno 2020 assume la connotazione di Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima. In tale concetto rientrano anche gli impianti termici, come precisato da ENEA, che sono riattivabili con un intervento di manutenzione. Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente:
Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l'obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013. PRESENZA DELL’ IMPIANTO TERMICO In caso di presenza di Impianto Termico (ad es. caldaia a gas, pompa di calore, climatizzatore estivo, stufa a combustibili legnosi, ecc.) il certificatore, per poter assegnare la durata decennale, deve aver cura di verificare l'esistenza del Libretto - o dei Libretti - sul CIT per quanto attiene ai servizi energetici di cui l’edificio è dotato e che sono oggetto di modellazione ai fini della classificazione e a verificare che siano state rispettate le disposizioni di cui al Regolamento in merito alle manutenzioni e controlli (DPR 74/2013) e non vi siano prescrizioni ignorate. Si precisa che il certificatore non ha compiti ispettivi o di vigilanza in tal senso ma è buona prassi evidenziare al momento del rilascio dell’APE eventuali criticità per maggior chiarezza e trasparenza nei confronti del destinatario dell’APE (il futuro acquirente o conduttore) al fine di evitare di essere coinvolti in contenziosi. Per tali finalità è presente il campo “Informazioni Aggiuntive” in quarta pagina dell’APE che può essere utile per esplicitare criticità e/o vizi. In caso di mancato rispetto delle norme richiamate non è possibile assegnare la durata decennale e, ai sensi della DGR 24-2360, questo fatto deve essere notificato da parte del certificatore al richiedente l'attestato di prestazione energetica. Tale evidenza può essere riportata nell’informativa al richiedente prevista dal DM 26/6/2015 o nel verbale di sopralluogo obbligatorio controfirmato dal richiedente l’attestato. Nei casi di rispetto della normativa, inserendo il codice Libretto sull’APE, è possibile assegnare la durata decennale al documento. ASSENZA DELL’IMPIANTO TERMICO Nel caso in cui fisicamente non vi siano gli impianti dedicati ai servizi obbligatori oggetto di classificazione, l'unità immobiliare può essere definita priva degli impianti minimi previsti dal DM 26/6/2015 ovvero riscaldamento e, a seconda della destinazione d'uso, produzione di ACS. Le configurazioni impiantistiche incomplete e quindi prive di componenti indispensabili al funzionamento (radiatori rimossi, pompa di circolazione asportata, caldaia smantellata o non ancora installata ecc.) con adeguata documentazione fotografica possono essere ritenute parte della casistica “impianto assente”. Si richiama l’attenzione alla corretta valutazione di altri impianti che possono essere oggetto di modellazione obbligatoria (ad es. illuminazione e trasporto) per gli edifici non residenziali nel rispetto di quanto previsto dal DM 26/6/2015. in caso di edificio totalmente privo di sistemi e componenti classificabili come Impianto Termico è quindi consentito assegnare la durata decennale vista l'impossibilità fattuale di violare le disposizioni regolamentari di cui al DPR 74/2013. In tali casi il Certificatore deve verificare di aver correttamente modellato, per gli impianti assenti, la casistica "simulato in quanto assente", ciò risulterà dal quadro DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI (cfr. Pag.3 dell'APE). Deve essere prestata attenzione al fatto che, nel caso di Impianto simulato in quanto assente non è prevista, per vincolo del formato standard nazionale dell'XML, la possibilità di inserire: - Il codice impianto; - la data di installazione. Tali valori non devono quindi comparire sul quadro “DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI” dell ’APE. Si ricorda, inoltre, che "il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti." e che "Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate." . Si evidenzia che, nel caso di assenza fisica dell'Impianto Termico e di ricorso all’'impianto virtuale per la classificazione, il passaggio dal fabbisogno di energia netta (EP,nd) al consumo standard di energia primaria (EP) mediante l'uso dei rendimenti di riferimento di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM "requisiti minimi" e la relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice NON è prevista la modellazione degli ausiliari elettrici. Non deve quindi comparire sull’APE alcuna quota di energia rinnovabile relativamente agli impianti modellati in modo virtuale (EPh,ren ed EPw,ren). Si consiglia inoltre di specificare nelle note (campo "Informazioni Aggiuntive" a pag.4 dell'APE) che "L'impianto è simulato in quanto assente e quindi non è disponibile il codice impianto" e di predisporre e caricare nella sezione "ulteriore documentazione" del Portale una scansione di una dichiarazione di assenza dell'impianto termico firmata in originale. Incoerenze metodologiche rispetto al presente chiarimento saranno utilizzate come criterio di selezione per le attività di controllo di ARPA. In particolare e a titolo non esaustivo saranno oggetto di verifica per violazione metodologica: - APE con durata decennale privi del codice impianto o con codice impianto non reale; - APE con durata decennale e codice impianto attribuito solo a parte dei componenti presenti oggetto di obbligo di censimento al CIT; - APE di unità prive di Impianto Termico e presenza di quote rinnovabili nei relativi indici (EPh,ren ed EPw,ren); Cordiali saluti. Lo Staff SIPEE – Regione Piemonte |
Allegato A-2
Contenuto minimo del Programma del corso di Formazione (minimo ore 80+4).
Data prevista di inizio corso (presunta):Llunedì 1 Aprile 2024
Data prevista di fine corso (presunta): fine mese di giugno 2024
Sede di svolgimento: on-LINE (od in c.so Siracusa 10 c/o ST&T( SMART), secondo le decisioni della regione Piemonte
Il corso è organizzato per essere fruito per 30 ore in Presenza o DIRETTA STREAMING in modo da coprire tutti gli argomenti del programma
Le restanti 54 ore saranno fruite in FAD (che in realtà copre un ambito orario più vasto)
Allegato 3_Lezioni in presenza (come da disposizioni regionali)
Contenuto minimo del Programma del corso di Formazione (minimo ore 80+4).
Data prevista di inizio corso: LUNEDì 30 ottobre 2023
Sede di svolgimento: ON-LINE (oppure in c.so Siracusa 10 c/o ST&T( SMART), secondo le disposizioni regionali in merito)
Il corso è organizzato per essere fruito per 30 ore in Presenza e coprendo tutti gli argomenti del programma
Le restanti 54 ore saranno fruite in FAD (che in realtà copre un ambito orario più vasto)
L’esame sarà (da confermare) nell'ultima settimana di Giugno 2024 (modalità di esame e data che dovranno essere confermati dalla Regione Piemonte) |
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